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I.C. “Don Lorenzo Milani”

Sicurezza

Dlgs 81/08

Segnalazioni e modulistica

Cos'è

RIFERIMENTI NORMATIVI 

  • l’art.2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che individua il docente quale “preposto” all’incolumità degli studenti a lui affidati;
  • l’art.19 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che elenca gli obblighi del “preposto”
  • l’art.20 del D.Lgs 9 aprile 2008n n.81, obblighi del lavoratore
  • l’art. 2048 del codice civile

FIGURE E RUOLI

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Corsi Giovanni

Il RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura giuridica prevista dall’ordinamento giuridico italiano inerente alla sicurezza sul lavoro e normata dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il D. Lgs. 81/08 stesso definisce l’RSPP come la persona che possiede capacità e requisiti professionali conformi all’articolo 32 del decreto stesso, che gli permettono di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

ASPP :Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Prof. Bargelli Stefano

Coordinato dal RSPP, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa di svolgere una serie di compiti, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

Preposti

Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute.
Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e gli Assistenti Tecnici nell’ attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell’edificio.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Prof. Salonia Giacomo

Il RLS è definito dal D. Lgs. 81/08 come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro., è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Se non sono presenti tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

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31

Ago

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