Ultima modifica: 22 Settembre 2023

URP– Segreteria

La segreteria è nel nostro istituto l’unico ufficio presente,  e gestisce tutte le pratiche necessarie per l’amministrazione, per il personale e anche le relazioni con il pubblico.

DIRIGENZA E UFFICIO DI SEGRETERIA

  • Via S.Allende, 40 Tavarnelle val di Pesa (FI)
  • Tel. 055805111 – Fax 0558051106
  • E-mail: fiic81900t@istruzione.it – PEC: fiic81900t@pec.istruzione.it

 


 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO A.S.2023/24

 

Si comunica l’orario di ricevimento al pubblico degli uffici di segreteria in vigore dal 25 settembre 2023:

UFFICIO DIDATTICA – DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 NEI GIORNI MARTEDI’ E GIOVEDI’       DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 NEI GIORNI MERCOLEDI’ E VENERDI’ PREVIO APPUNTAMENTO

UFFICIO PERSONALE – DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 NEI GIORNI MARTEDI’ E GIOVEDI’       DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 NEI GIORNI MARTEDI’ E GIOVEDI’ PREVIO APPUNTAMENTO

Le telefonate agli uffici saranno consentite tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 


SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L’articolo 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha apportato modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Il Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttiva 14 del 22/12/2011 circa gli adempimenti necessari.
Nello specifico è previsto che ‘’Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47’’ (autocertificazioni).
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:
’’Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.
Pertanto in osservanza della nuova norma l’Istituto rilascia esclusivamente certificati in bollo validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge:
‘’Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere ai cittadini di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (articolo 15 della legge 183/2011).
Eccezione e’ fatta per i certificati medici che non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
La norma prevede che ciascun certificato emesso da una Pubblica Amministrazione sia soggetto all’imposta di bollo di € 16,00.
Pertanto le richieste di certificati presentate all’Istituto dovranno essere corredate da una marca da bollo di € 16,00 per ciascuna copia di certificato o per ciascun certificato.
L’esenzione da detta imposta di bollo, potrà essere applicata solo se il certificato è destinato ad un uso previsto dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Autocertificazioni

In osservanza dell’articolo 15 della legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici.
Le autocertificazioni di suddividono in dichiarazioni sostitutive di certificazione (articolo 46 del D.P.R. 445/2000) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000).
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono dichiarare una serie di stati, qualità personali e fatti, espressamente previsti dalla legge, in sostituzione delle normali certificazioni.
Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si possono dichiarare stati, qualità personali e fatti, anche relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato è a diretta conoscenza (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle legge) e che non rientrano tra quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (elencati nell’articolo 46 del Dpr 445/2000).
E’ importante ricordare che l’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara: nel caso in cui l’Amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei controlli e ad adottare gli eventuali provvedimenti.
Misure organizzative
Gli uffici preposti provvederanno ad acquisire nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazione sostitutive di atto notorio al momento della presentazione delle istanze;
Gli uffici preposti provvederanno a richiedere d’ufficio alle Amministrazione certificante per le pratiche in cui è necessario verificare l’esattezza dell’autocertificazione (esempio: ricostruzione carriera, riscatti ai fini della pensione,ecc.) entro 30 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione;
Gli uffici provvederanno ad effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni presentate necessariamente su quelle che risultano non coerenti , mentre nella genericità dei casi sarà effettuato un controllo a campione su ogni tipologia di pratica (es. iscrizione alunni alle classe.). Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;
Gli uffici sono tenuti , in base ai doveri d’ufficio, a rispondere alle richieste di controllo entro 30 giorni .

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